Addolcitori d’acqua e detrazioni fiscali

La detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia vale anche per l’installazione di addolcitori d’acqua.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza riguardo le agevolazioni cui hanno diritto i dispositivi domestici per la riduzione del calcare degli impianti idrici delle abitazioni.

Addolcitori d’acqua: bonus ristrutturazione
Il Fisco, ricordando le risposte contenute nella Circolare 20/E/2011, ha spiegato che si può ottenere la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a condizione che l’installazione degli addolcitori implichi “modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi”.
 
Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96mila euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
Sono detraibili le spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
 
Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni.

Addolcitori d’acqua, Iva al 10%
Oltre alla detrazione, l’installazione degli addolcitori è agevolata con l’aliquota Iva al 10%.
 
In base alla normativa vigente, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative si paga l’Iva al 10%.
 
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (ad esempio tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso), il valore dei beni significativi viene determinato sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.


Fonte edilportale.com