Ecobonus e i controlli ENEA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.211/2018 il decreto del ministero dello sviluppo economico (MISE).

Oggetto:

Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di Enea sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013

Il decreto disciplina le procedure e le modalità con cui l’Enea, attraverso il suo personale, effettuerà:

  • controlli documentali nel limite massimo dello 0,5% delle istanze
  • controlli in situ su almeno il 3% del campione 

I controlli saranno volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63/2013 (ecobonus), e quindi il rispetto dei requisiti tecnici/amministrativi per la rendicontazione delle spese.


Programma dei controlli e criteri di selezione degli interventi
L’Enea, entro il 30 giugno di ciascun anno, dovrà elaborare e sottoporre al MISE, un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63/2013, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il campione sarà definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo Enea di cui all’art. 5, comma 1, nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota
  • istanze che presentano la spesa più elevata
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari

Per ogni istanza soggetta a verifica, l’Enea comunica l’avvio del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241/1990 al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore.

L’invio all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati avverrà mediante una delle seguenti modalità:

  • invio di lettera raccomandata A/R
  • posta elettronica certificata (PEC)

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvio dei controlli, il soggetto beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata (enea@cert.enea.it), in formato PDF (qualora non già trasmessa) la documentazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato (con eventuali asseverazioni e dichiarazione di conformità per gli impianti).


L’Enea, ricevuta la documentazione procede alla verifica documentale al fine di accertare:

  • la corretta esecuzione tecnica
  • la corretta esecuzione amministrativa dell’intervento
  • la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione

Nel termine di 90 giorni, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica, ed eventualmente può richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l’interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L’accertamento documentale produce esito negativo:

  • qualora la documentazione fornita risulti carente
  • nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto
  • a fronte dell’indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo

A integrazione dell’attività di controllo l’Enea effettua annualmente controlli in sito sul 3% almeno del campione selezionato ai sensi dell’art. 2, comma 2.

L’avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato:

  • con un preavviso minimo di quindici giorni
  • a mezzo di lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC)
  • specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo

A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Le attività di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da personale Enea, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e’ tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i tecnici Enea possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.

Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici Enea redigono un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore del condominio, rilasciandone una copia.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l’amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Il controllo in sito produce esito negativo se:

  • le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate
  • a fronte di comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all’edificio oggetto di ispezione.

L’Enea trasmette all’Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.

Al fine di attivare le azioni di responsabilità  previste nei confronti dei professionisti coinvolti, l’Enea provvede ad effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.