Ristrutturazioni senza titolo abitativo

È possibile ottenere il bonus ristrutturazione 50% per lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici anche senza avere il titolo abilitativo se tale intervento ricade nelle opere di edilizia libera.

Ristrutturazione bagno e bonus: il caso
Nel caso specifico l’istante aveva riferito all’Agenzia di aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e che, prima di iniziare, si era rivolto all’ufficio comunale di competenza per avere indicazioni sulle procedure da seguire.
 
Il Comune aveva risposto che non era necessaria alcuna comunicazione,rientrando i lavori in questione tra quelli di “edilizia libera”. Il suo commercialista, invece, sosteneva che per i lavori fosse necessario presentare la comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico (Cila).
 
L’istante, quindi, ha chiesto all’Agenzia se l’intervento fosse manutenzione ordinaria o straordinaria (fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni) e se, nel caso di manutenzione straordinaria fosse necessario il titolo abilitativo. 

Ristrutturazione bagno: manutenzione ordinaria o straordinaria?
Nel rispondere al quesito l’Agenzia ha citato la circolare 57/1998 (confermata dalla circolare 13/E del 2019) che riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni e un’elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.
 
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che gli interventi di manutenzione ordinariasono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è, dunque, il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.
 
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
 
A titolo esemplificativo, la circolare citata elenca tra gli interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria quelli di realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici.

Ristrutturazione bagno, bonus e titoli abilitativi
Ai fini della detrazione l’Agenzia ha richiamato il decreto 41/1998 (con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo degli interventi agevolati) che specifica che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti utili, tra i quali sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
 
La regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori edilizi eseguiti sull’immobile costituisce, pertanto, una delle condizioni per fruire della detrazione in commento.
 
Le abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tuttavia, sono stabilite dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.
 
Nella circolare 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
 
L’Agenzia ha ricordato che con il Dlgs 222/2016 è stato attuato un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi prevedendo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
 
Sulla base di quanto esposto, l’Agenzia con riferimento al quesito proposto, precisa che, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio, tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.

Detrazioni e titoli abilitativi: le competenze dell’Agenzia
L’Agenzia ha sottolineato che la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze delle Entrate in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.
 
Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione.
 
L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.


Fonte: Edilportale